COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ASD DREAM TEAM TEMPIO CALCIO A 5 ( Campionato Calcio a 5 Serie “C1”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 19.02.2008. Gara Atletico Trexenta / Dream Team del 13.02.2008
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD DREAM TEAM TEMPIO CALCIO A 5 ( Campionato Calcio a 5 Serie “C1”)
Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 19.02.2008. Gara Atletico Trexenta / Dream Team del 13.02.2008.
La società Dream Team in data 19 febbraio 2008, a mezzo fax ha preannunciato reclamo, richiedendo il referto della gara in epigrafe.
La Commissione, rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.33, comma 12 e 13 del C.G.S..
Dispone l’addebito della tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ASD DREAM TEAM TEMPIO CALCIO A 5 ( Campionato Calcio a 5 Serie “C1”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 19.02.2008. Gara Atletico Trexenta / Dream Team del 13.02.2008"