COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROGETTO CALCIO SANT’ELIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 13.03.2008. Gara Progetto S.Elia / Sanluri Calcio del 09.03.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROGETTO CALCIO SANT’ELIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 13.03.2008. Gara Progetto S.Elia / Sanluri Calcio del 09.03.2008. La reclamante chiede sia annullata o in subordine congruamente ridotta l’ammenda di Euro 500,00 inflittale per la condotta sistematicamente ingiuriosa e minacciosa dei sostenitori della squadra per tutta la gara ed al termine della stessa nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti. La società Progetto S.Elia non contesta l’operato dell’arbitro o quanto riportato nel referto di gara, ma contesta l’entità della sanzione perché i fatti descritti sono da imputare ad una esigua minoranza di sostenitori che stazionavano oltre la rete di recinzione, dove i loro dirigenti si sono attivati più volte per dissuadere gli stessi da atteggiamenti offensivi e comunque antiregolamentari. La Commissione, - esaminato il rapporto arbitrale; - constatato che il comportamento dei sostenitori, per quanto reiterato per tutto il corso della gara, non è mai sfociato in atti violenti; - constatato altresì che la dirigenza della società si è dissociata dal comportamento dei propri sostenitori non dando seguito alle loro richieste e presentando le scuse all’arbitro per quanto accaduto, come lo stesso ha riportato nel referto di gara, ritiene meritevole di riduzione la sanzione adottata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre l’ammenda da Euro 500,00 a Euro 300,00. Dispone il non addebito della tassa.
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