COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. GESTURESE 2002 ( Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 05.03.2008. Gara Gesturese 2002 / Fulgor Senorbì del 24.02.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. GESTURESE 2002 ( Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 05.03.2008. Gara Gesturese 2002 / Fulgor Senorbì del 24.02.2008. La Pol. Gesturese 2002 ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo alla gara di cui in epigrafe, nella parte in cui sono state irrogate le seguenti sanzioni: - squalifica per otto giornate dei calciatori Cara Enrico e Cau Simone; - inibizione fino al 31 dicembre 2008 del dirigente Cordella Mario. Nel supplemento del referto arbitrale si legge che, al 5°minuto di ricupero del secondo tempo, dopo che il direttore di gara aveva convalidato una rete della squadra ospite, questi veniva accerchiato da tutti i componenti della Gesturese 2002, compreso il Cordella,( che stava svolgendo le funzioni di assistente di parte) il quale, minacciandolo con la bandierina, gli rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose, mentre i calciatori Cara e Cau lo strattonavano; più tardi, mentre l’arbitro cercava di entrare nel suo spogliatoio, il Cordella, che aveva avuto in affidamento la chiave, gli riferiva di averla perduta. La società reclamante chiede una riduzione delle sanzioni, affermando che il Cara ed il Cau si limitavano ad offendere verbalmente l’arbitro e negando che il Cordella aveva usato la bandierina per minacciare il direttore di gara; ed ha insistito nelle sue richieste anche in occasione dell’audizione avanti questa Commissione del suo rappresentante. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene che le sanzioni inflitte debbano essere adeguatamente ridotte sulla base di quanto disposto dall’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva. Sia il comportamento del Cordella, sia quello del Cara e del Cau, non risultano avere superato la soglia della violenza; da parte degli stessi si ravvisa solo un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso, meritevole della sanzione dell’inibizione fino al 30 aprile 2008 per il Cordella e della sanzione della squalifica per cinque giornate dei due calciatori. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre al 30 aprile 2008 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente Cordella Mario e di ridurre a cinque giornate la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Cara Enrico e Cau Simone. Dispone il non addebito della tassa.
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