COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. MELOGRANO ( Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 13.03.2008. Gara Borore / Il Melograno del 09.03.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. MELOGRANO ( Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 13.03.2008. Gara Borore / Il Melograno del 09.03.2008. La società Il Melograno ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitte al giocatore Frassu Luca, perché, espulso per gioco violento nei confronti di un avversario, ritardava ostentatamente l’uscita dal terreno di gioco. La reclamante ha contestato l’entità della sanzione, ritenendola eccessiva in relazione al reale comportamento del giocatore che non si sarebbe reso responsabile, a suo dire, di comportamento violento a danno dell’avversario, né scorretto, nell’abbandonare il terreno di gioco, dopo l’espulsione. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, costituente fonte di prova privilegiata, ritiene pienamente dimostrato che il giocatore Frassu Luca si rese responsabile di gioco violento nei confronti di un avversario ( entrata a gambe unite sulle caviglie del n° 1 del Borore col pallone lontano), tanto da indurre l’arbitro ad espellerlo. Successivamente a tale provvedimento di espulsione, lo stesso giocatore ritardò deliberatamente l’uscita dal campo, come espressamente riportato nel referto. Alla luce di tale condotta riprovevole e di quanto stabilito dall’art.19, n° 4 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva, la Commissione ritiene adeguata la sanzione inflitta al giocatore, e tale da dover essere confermata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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