COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. LOCERI ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C1” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 26 dell’11.03.2008. Gara Loceri / Basilea dell’08.03.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
POL. LOCERI ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C1” )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 26 dell’11.03.2008.
Gara Loceri / Basilea dell’08.03.2008.
La Società Loceri proponeva rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che sanzionava con un’ammenda con diffida la reclamante in quanto i propri sostenitori, per tutta la durata della gara ed al termine della stessa, ingiuriavano e minacciavano gli arbitri.
La Commissione, esaminati gli atti e constatato che effettivamente i direttori di gara venivano fatti oggetto di reiterati insulti e minacce da parte dei sostenitori della reclamante, come in maniera incontrastabile emerge dal rapporto degli arbitri, ritiene, tuttavia, che la sanzione inflitta sia da considerarsi eccessiva in relazione a fatti consimili dal momento che da parte degli stessi tifosi non sono stati posti in essere atti di violenza che avrebbero potuto giustificare il provvedimento di diffida in aggiunta a quello dell’ammenda.
Per questi motivi in parziale riforma dell’impugnato provvedimento DELIBERA di sanzionare la società reclamante con la sola ammenda di Euro 300,00, disponendo il non addebito della tassa.
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