COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. LANUSEI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 09.03.2008. Gara Lanusei / Valledoria del 13.03.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. LANUSEI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 09.03.2008. Gara Lanusei / Valledoria del 13.03.2008. La U.S. Lanusei ha proposto rituale reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori rappresentati dalla squalifica del campo per cinque giornate e dalla squalifica inflitta ai giocatori Salis Simone e Piras Giampaolo, rispettivamente per cinque e per quattro gare. I provvedimenti venivano assunti, essendo stato rilevato, sulla scorta del referto arbitrale e dei relativi allegati, - che al 90° minuto, dopo la convalida di una segnatura ad opera del Valledoria, il giocatore del Lanusei Salis Simone si scagliava contro uno degli assistenti arbitrali trattenendolo al petto, scuotendolo con forza e rivolgendogli una nutrita serie di insulti e gravi minacce; - che dopo l’espulsione del Salis, lo stesso assistente veniva circondato da altri vari giocatori del Lanusei, fra cui poteva essere riconosciuto il solo Piras Pierpaolo, il quale ripetutamente gli indirizzava ingiurie e gravi minacce, proseguendo in tale condotta anche nei restanti minuti finali; - che, al termine della gara, numerosi tesserati e/o sostenitori del Lanusei raggiungevano lo stesso assistente prima del suo ingresso negli spogliatoi e, oltre a colpirlo con ingiurie e gravi minacce, lo raggiungevano con un violento calcio al sedere e numerosi altri colpi alla schiena ed al collo, cagionandogli forte dolore; - che l’altro assistente, mentre tentava di guadagnare rapidamente lo spogliatoio, veniva fronteggiato da uno degli energumeni, che dapprima lo colpiva al basso ventre e successivamente gli afferrava e stringeva con forza i genitali, causandogli intenso e persistente dolore. In aggiunta ai provvedimenti suindicati, è stata inflitta alla società Lanusei Calcio l’ammenda di Euro 500,00, che tuttavia non è stata impugnata. La reclamante ha contestato i provvedimenti costituiti dalla squalifica del campo e dalla squalifica inflitta ai giocatori Salis Simone e Piras Pierpaolo, ritenendoli eccessivi per quanto effettivamente accaduto e riportato negli atti ufficiali, e ne ha domandato un’equa riduzione. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio rapporto. Egli ha altresì confermato nella sostanza i fatti che hanno determinato i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti della società e dei giocatori, oggetto di impugnazione. La Commissione, sulla scorta degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara, ritiene provati gli addebiti. La gravità della condotta posta in essere dal Salis Simone e dal Piras Pierpaolo giustifica appieno una conferma dei provvedimenti adottati nei loro confronti, considerate le minacce attuate e reiterate, aggravate, per quanto riguarda il Salis Simone, dallo strattonamento nei confronti dell’assistente arbitrale. Per ciò che riguarda la squalifica del campo, viceversa, questa Commissione ritiene il provvedimento adottato eccessivo e suscettibile di adeguata riduzione. Tale valutazione consegue dalla portata degli episodi ascrivibili ai sostenitori e ai tesserati locali e dal fatto che, in relazione a tale comportamento, pur deprecabile, risulta adottato altro provvedimento sanzionatorio, costituito dall’ammenda, di misura di per sé rilevante e sotto certi profili assorbente. Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del campo della società Lanusei Calcio a due giornate effettive, confermando nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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