COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. PORTOTORRES ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso il risultato della gara Ittiri / Portotorres del 29.03.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. PORTOTORRES ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso il risultato della gara Ittiri / Portotorres del 29.03.2008. La A.C. Portotorres ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione della società Ittiri, il giocatore Tala Giuseppe, nato il 17.05.1989, senza che ne avesse titolo, perché squalificato per due giornate con provvedimento del Giudice Sportivo, in seguito alla gara Bosa / Ittiri del 15.03.2008, non ancora scontate. La Commissione rileva, preliminarmente, che il reclamo è stato proposto oltre il termine di cui all’art. 46, comma 3 del C.G.S., abbreviato dal Comunicato Ufficiale n° 67/A della F.I.G.C. pubblicato il 25.02.2008 e riportato sul C.U. n° 33 del Comitato Regionale Sardegna. Per tali motivi, la Commissione, visti gli art.li 33 n° 9, 38 e 46 n° 3 del C.G.S., dichiara il reclamo inammissibile. Dispone l’addebito della tassa.
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