COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. 86 VILLAPUTZU ( Campionato Juniores – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 27.03.2008. Gara Burcerese / 86 Villaputzu del 22.03.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. 86 VILLAPUTZU ( Campionato Juniores – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 27.03.2008. Gara Burcerese / 86 Villaputzu del 22.03.2008. La società 86 Villaputzu ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla partita di cui in epigrafe, venivano irrogate le seguenti sanzioni: - perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a favore della squadra avversaria; - penalizzazione di un punto in classifica; - ammenda di Euro 150,00. Tale provvedimento è stato assunto sulla base del referto arbitrale, che indica la società reclamante quale rinunciataria per avere lasciato il campo di gioco alle ore 15.40, ( come attestato dal capitano della società Burcerese), anteriormente all’arrivo del direttore di gara, avvenuto alle ore 15,42. La società 86 Villaputzu afferma nel reclamo che non corrisponde al vero che essa sia stata rinunciataria, in quanto la squadra, giunta sul campo della Burcerese alle ore 14,15 ( pertanto 45 minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio della gara), vi si tratteneva fino alle ore 15,53, quando si allontanava per mancanza dell’arbitro designato. Il direttore di gara, convocato da questa Commissione, non si è presentato senza addurre alcun legittimo impedimento. La Commissione, preso atto che l’art.54, comma 2° delle N.O.I.F. stabilisce che l’arbitro deve dare inizio alla partita se le squadre si presentano in campo entro un termine pari alla durata di un tempo e che l’art. 67, comma 1° delle N.O.I.F., prevede che le sqadre siano tenute ad attendere l’arbitro designato per un periodo pari alla durata sempre di un tempo, ritiene che quanto affermato nel rapporto del direttore di gara sia inverosimile. E’ assai difficile credere che la squadra ospite, dopo avere effettuato un lungo viaggio da Villaputzu a Burcei, si sia poi allontanata pochissimi minuti prima del termine stabilito per la presentazione dell’arbitro, rischiando le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva; l’ipotesi più realistica è che la squadra abbia preso la strada del ritorno per Villaputzu quando erano già trascorse le ore 15,45 e che l’orologio dell’arbitro non indicasse l’ora esatta!!! La Commissione ritiene pertanto che non vi sono ragioni per ritenere rinunciataria la società 86 Villaputzu e per questi motivi DELIBERA, in accoglimento del reclamo, di annullare le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo e di ordinare la disputa della gara in data ed orario che saranno stabiliti dal competente Comitato. Dispone il non addebito della tassa.
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