COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. FANUM OROSEI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 38 del 10.04.2008. Gara Fanum Orosei / Atletico Nuoro del 06.04.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. FANUM OROSEI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 38 del 10.04.2008. Gara Fanum Orosei / Atletico Nuoro del 06.04.2008. La società Fanum Orosei ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla partita di cui in epigrafe, sono state irrogate le seguenti sanzioni: - ammenda di Euro 500,00 a carico della società perché “ mentre l’arbitro abbandonava il campo, al termine della gara, veniva raggiunto alla testa da una lattina piena di birra che gli provocava acuto dolore e gli bagnava il volto”; - squalifica per quattro gare del calciatore Sechi Gianfranco perché “ espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare insultava in modo triviale l’arbitro; prima di abbandonare il campo, si avvicinava alla tribuna e ingiuriava uno spettatore”; - squalifica per due gare dei calciatori Sanna Antonio e Dettori Roberto; - squalifica fino al 04 maggio 2008 dell’allenatore Chisu Francesco. La Commissione rileva preliminarmente che il reclamo è inammissibile in relazione alle squalifiche dei calciatori Sanna e Dettori e dell’allenatore Chisu in quanto l’entità delle sanzioni non supera i limiti, previsti dall’art. 45, comma 3°, lett.a) e b) del Codice di Giustizia Sportiva, per l’impugnabilità. In ordine alla squalifica del calciatore Sechi, la Commissione ritiene che il reclamo non debba essere accolto, poiché la sanzione irrogata appare adeguata alla gravità del suo comportamento, esattamente descritto nel referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata. Quanto all’ammenda inflitta alla società, la Commissione ritiene invece che debba essere ridotta, tenuto conto che il lancio della lattina è stato commesso da uno spettatore isolato e che, essendo la stessa già semivuota e pertanto di scarso peso ( come è dimostrato dal fatto che a seguito del colpo il volto dell’arbitro rimaneva bagnato di birra), il gesto non era idoneo a cagionare lesioni gravi. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA, in parziale riforma della delibera del Giudice Sportivo, di: - dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alle squalifiche dei calciatori Sanna e Dettori e dell’allenatore Chisu; - rigettare il reclamo relativo alla squalifica del calciatore Sechi; - ridurre l’ammenda a carico della Società da 500,00 a 300,00 Euro. Dispone il non addebito della tassa.
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