COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. TEMPIO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 03.04.2008. Gara Tempio / Monte Alma del 30.03.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. TEMPIO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 03.04.2008. Gara Tempio / Monte Alma del 30.03.2008. La reclamante chiede siano annullate e/o ridotte le seguenti sanzioni disciplinari: - ammenda di Euro 75,00 perché un proprio sostenitore, dopo aver sfondato la rete del terreno di gioco, cercava di colpire un giocatore della squadra avversaria; - squalifica per tre giornate di gare inflitta al giocatore Ledda Salvatore perché, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava il direttore di gara; - squalifica per due giornate di gara inflitta al giocatore Addis Gerardo. La reclamante ha contestato gli addebiti, ritenendoli infondati ovvero non rispondenti al reale accadimento dei fatti, ed ha domandato la revoca dell’ammenda e la riduzione delle squalifiche inflitte. La stessa reclamante ha ribadito, in sede di audizione, davanti a questa Commissione, in persona del suo rappresentante a ciò delegato, le ragioni dell’impugnazione, attribuendo al direttore di gara una non corretta ricostruzione degli episodi, non rispondente, a suo dire, al clima, del tutto corretto, nel quale ebbe a svolgersi l’incontro. La Commissione, per quanto attiene la squalifica per due giornate inflitta al giocatore Addis Gerardo, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 45, n° 3 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene l’ammenda inflitta alla Società e la squalifica per tre giornate inflitta al giocatore Ledda Salvatore, deve rilevarsi che i fatti ed i comportamenti sanzionati trovano pieno riscontro nel referto arbitrale, costituente, com’è noto, fonte di prova privilegiata. L’entità delle sanzioni adottate risulta peraltro congrua, in considerazione della gravità degli episodi: per quanto attiene l’ammenda, oltre che dello sfondamento della rete attribuita ad un sostenitore locale, deve tenersi conto del tentativo di aggressione a danno di un giocatore della squadra avversaria; per quanto attiene la squalifica inflitta al giocatore Ledda Salvatore, espulso per doppia ammonizione, deve valutarsi il comportamento, successivo al provvedimento, consistito nelle frasi ingiuriose rivolte al direttore di gara, e quanto stabilito, in proposito, dall’art. 19, n° 4, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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