COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. ANDROMEDA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 03.04.2008. Gara Andromeda / Ussana del del 30.03.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. ANDROMEDA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 03.04.2008. Gara Andromeda / Ussana del del 30.03.2008. La Società Andromeda in data 03 aprile 2008, a mezzo fax, ha preannunciato reclamo, richiedendo copia del referto della gara in epigrafe. La Commissione, rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 12 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it