COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale AGLIENTU 98 ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Tempio ) Avverso il risultato della gara Estudiantes / Aglientu 98 del 13.04.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale AGLIENTU 98 ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Tempio ) Avverso il risultato della gara Estudiantes / Aglientu 98 del 13.04.2008. Con reclamo pervenuto in data 14 aprile 2008, la società Aglientu 98, ricorreva avverso il risultato della gara in oggetto, asserendo che la società Estudiantes avrebbe fatto partecipare alla stessa i calciatori Masala Giuseppe e Dal Soglio Italo Luciano, in posizione irregolare. La ricorrente chiedeva che venisse inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Estudiantes e allegava copia della ricevuta dell’invio del reclamo alla società avversaria. La società Estudiantes non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminati gli atti del procedimento e verificata la posizione dei suddetti giocatori, rileva che: - la reclamante ha spedito nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva il ricorso alla Commissione Disciplinare; - dalla documentazione prodotta dall’Ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore Masala Giuseppe era svincolato dalla società Estudiantes con decorrenza 16.07.2007 e che il calciatore Dal Soglio Italo Luciano risulta non tesserato e, pertanto, entrambi, hanno partecipato alla gara in posizione irregolare. Ciò comporta, ai sensi dell’art.17, n° 5, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara per la società Estudiantes. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere alla società Estudiantes la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e dispone il non addebito della tassa.
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