COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. IMPERIAL TREXENTA ( Campionato Allievi Regionali) Avverso il risultato della gara Atletico Calcio / Imperial Trexenta del 06.04.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. IMPERIAL TREXENTA ( Campionato Allievi Regionali) Avverso il risultato della gara Atletico Calcio / Imperial Trexenta del 06.04.2008. La reclamante chiede sia inflitta alla società Atletico Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 a 3, per aver fatto partecipare alla stessa il giocatore Monteleone Matteo in posizione irregolare perché squalificato. Al reclamo la Società Imperial Trexenta allegava copia della ricevuta dell’invio del ricorso alla società avversaria. La società Atletico Calcio, nelle controdeduzioni fatte pervenire alla Commissione, ribatteva che il giocatore Monteleone Matteo, non aveva preso parte alla gara, ma risultava in elenco per mero errore del dirigente accompagnatore. La Commissione, esaminati gli atti e constatata la tempestiva presentazione del reclamo, ritiene lo stesso infondato. Convocato per chiarimenti, l’arbitro, nel confermare il referto di gara in ogni sua parte, chiariva che quando negli elenchi venivano riportati tutti i giocatori, era prassi indicare con una croce sul nome coloro che dovevano inizialmente prendere parte alla gara. Dall’esame del rapporto di gara effettivamente non risulta indicato con una croce il nome del giocatore Monteleone Matteo che pertanto non ha sicuramente partecipato alla formazione iniziale; altresì non risulta il suo ingresso tra le sostituzioni avvenute nel corso della gara. Pertanto, la Commissione ritiene che il giocatore Monteleone Matteo non abbia preso parte alla gara ma eventualmente sarebbe dovuto essere considerato tra i giocatori di riserva e, anche in questa possibile posizione, non è certamente entrato in campo. Ai sensi dell’art.17, comma 5, lett.c) del Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore di riserva determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara solo nel caso in cui lo stesso venga effettivamente utilizzato. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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