COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto dal calciatore Mhamed Gustavo Davide tesserato per la Società Porto Corallo.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto dal calciatore Mhamed Gustavo Davide tesserato per la Società Porto Corallo. Il calciatore Mhamed Gustavo David della società Porto Corallo Villaputzu ha presentato reclamo avverso la squalifica per cinque gare inflittagli per avere, a fine incontro, rivolto al direttore di gara frasi ingiuriose e minacciose e, nel contempo, per averlo spinto, nonché per avere colpito con una testata l’allenatore avversario, provocandogli una lieve ferita al labbro superiore. Il reclamante, pur ammettendo di essersi reso responsabile di un comportamento non corretto nei confronti dell’arbitro, consistito in vibrate proteste per il suo operato nel corso della gara, ha negato di aver posto in essere l’atto di violenza rappresentato dalla testata , ed ha perciò domandato un’equa riduzione della squalifica. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene viceversa pienamente provati gli addebiti. Nella descrizione degli episodi riportata dal direttore di gara, trovano in effetti piena conferma sia le espressioni ingiuriose proferite dal giocatore nei confronti dell’arbitro, culminate nella spinta nei suoi confronti, sia la testata inferta dal medesimo all’allenatore della squadra avversaria, durante la rissa che ne conseguì, sicuramente originata da tale condotta riprovevole. L’entità della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo appare adeguata alla gravità di tale comportamento, ingiurioso e violento, pur dovendosi, al riguardo, rimarcare come, inopportunamente, il direttore di gara, nel suo rapporto, abbia sollecitato una esemplare sanzione da parte degli organi disciplinari, a carico del giocatore, iniziativa, questa, che esula dai compiti che gli sono riservati. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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