COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.ite sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 22 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. GUASILA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 31.10.2007. Gara Kosmoto Monastir / Guasila del 28.10.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 22 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. GUASILA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 31.10.2007. Gara Kosmoto Monastir / Guasila del 28.10.2007. La società Guasila ha presentato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale venivano inflitte a propri calciatori le seguenti sanzioni: - ad Atzori Gianluca la squalifica per tre giornate “ perché dopo l’espulsione avvenuta al 45° del secondo tempo si è unito ad altre persone minacciando ed insultando l’arbitro”; - a Cicalò Gianluca la squalifica fino al 30 ottobre 2008 “perché dopo essere stato espulso al 45° del secondo tempo continuava con le proteste ed al termine della gara, insieme ad altre persone, si recava negli spogliatoi dell’arbitro dove compiva atti di violenza; inoltre colpiva lo stesso arbitro nelle parti intime con un calcio”; - a Porcedda Salvatore e Carta Marcello la squalifica per otto giornate “ perché al termine della gara si scagliavano contro l’arbitro spingendolo ed insultandolo, proseguendo con tale atteggiamento fin dentro gli spogliatoi dell’arbitro”. La società reclamante ha chiesto la riduzione delle squalifiche, affermando che i fatti descritti dall’arbitro non corrispondono al vero ed escludendo in particolare che siano stati commessi da taluno atti di violenza nei confronti del direttore di gara. L’arbitro, ascoltato dalla Commissione, ha confermato integralmente il suo referto e l’allegato supplemento, precisando di non essere stato colpito dal Cicalò, in quanto alcuni dirigenti lo bloccavano impedendogli di scagliare un calcio alle sue parti intime; ha precisato altresì di non essere in grado di sapere chi abbia messo a soqquadro il suo spogliatoio; quanto al comportamento dell’Atzori ha dichiarato che questi, dopo l’espulsione, protestava senza peraltro insultarlo e successivamente si univa ad un gruppo che lo contestava ed urlava. Il direttore di gara ha poi dichiarato di non aver subito atti di violenza né dal Porcedda né dal Carta, essendosi costoro limitati a spingere un gruppo di persone che si erano poste davanti a lui. Il Presidente della società reclamante, presentatosi avanti alla Commissione, ha insistito per la riduzione delle squalifiche. La Commissione, preso atto di quanto sopra, ritiene che l’unica sanzione adeguata al reale accadimento dei fatti sia quella di tre giornate inflitta all’Atzori. Le altre sanzioni devono invece essere ridotte in considerazione della totale assenza di violenza nei confronti dell’arbitro da parte del Porcedda e del Carta, che si limitavano ad insultare il direttore di gara e a colpire con spinte altre persone ( la responsabilità del Carta deve peraltro essere valutata con maggiore severità essendo egli capitano) e tenuto conto dell’assenza di prove circa il presunto comportamento violento all’interno degli spogliatoi da parte del Cicalò, il cui calcio sferrato all’indirizzo dell’arbitro non superava la soglia del tentativo. Per tali motivi, la Commissione, DELIBERA - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cicalò Gianluca fino al 31 dicembre 2007; - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Carta Marcello a cinque giornate; - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Porcedda Salvatore a quattro giornate; - di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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