COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 29 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S TORPE’ (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Tempio Pausania) Avverso delibera G.S. C.U. n° 11 del 1° novembre 2007. Gara Torpè / Padru del 28.10.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 29 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S TORPE’ (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Tempio Pausania) Avverso delibera G.S. C.U. n° 11 del 1° novembre 2007. Gara Torpè / Padru del 28.10.2007. L’U.S. Torpè ha presentato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale venivano inflitte le seguenti sanzioni: - punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 a favore della società Padru; - squalifica del campo per quattro gare effettive; - ammenda di Euro 150,00; - inibizione a tutto il 31.12.2007 dei dirigenti Addis Tommaso e Pilosu Gianni. La controparte non ha inviato controdeduzioni. Dal referto arbitrale, dai supplementi di rapporto, nonché dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara avanti la Commissione, risulta che quest’ultimo sospendeva la partita al 44°minuto del secondo tempo perché in tribuna si era accesa una rissa, alcuni spettatori avevano iniziato a sputare e lanciare sassi verso i giocatori, e quindi alcuni tifosi della società Torpè erano entrati nel recinto di gioco, attraverso un cancello aperto, minacciando i giocatori della squadra avversaria senza proseguire nella loro azione grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. L’arbitro ha poi precisato di essere pervenuto alla decisione di sospendere la partita soprattutto perché il capitano della società Padru gli chiedeva esplicitamente di provvedere in proposito in quanto aveva paura per la propria incolumità e quella dei compagni di squadra ed ha inoltre evidenziato che i due dirigenti presenti in panchina, Addis Tommaso e Pilosu Gianni, non si adoperavano per nulla per cercare di sedare gli animi dei tifosi della Torpè. La Società reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni irrogate, perché sproporzionate rispetto alla realtà dei fatti e, in particolare, l’omologazione del risultato di 1 a 1 quale si era venuto a determinare al momento della sospensione della gara. La Commissione ritiene che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara non sia stata corretta, in quanto dalle sue stesse dichiarazioni la situazione ambientale in campo e sugli spalti non risulta che fosse compromessa in modo tale da richiedere un tale drastico provvedimento; l’invasione di campo da parte di alcuni facinorosi era stata bloccata dall’intervento immediato dei Carabinieri, presenti in campo, ed inoltre non sarebbe stato particolarmente difficoltoso amministrare la gara fino al termine della gara in quanto mancava solo un minuto alla scadenza dei tempi regolamentari. Peraltro non è possibile accogliere la richiesta di omologazione del risultato conseguito sul campo, perché l’arbitro non aveva disposto la conclusione della gara; di conseguenza la Commissione, ritenuta da una parte ingiustificata la sospensione della gara e considerato dall’altra che la stessa non è stata giocata fino al termine, dispone che la stessa sia ripetuta ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett.c) del C.G.S.. La non eccessiva gravità delle intemperanze del pubblico impone poi l’annullamento della sanzione della squalifica del campo, compensato peraltro dall’aumento dell’ammenda, in considerazione della necessità di adeguare la sanzione al reale accadimento dei fatti. La Commissione ritiene infine che la sanzione dell’inibizione inflitta ai due dirigenti sia sproporzionata in eccesso, tenuto conto del fatto che una loro azione attiva nei confronti dei tifosi sarebbe stata pressochè inutile, e debba pertanto essere adeguatamente ridotta. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA: - di annullare la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 a favore della Società Padru e di disporre la ripetizione della gara in data che verrà comunicata dalla Delegazione Provinciale di Tempio Pausania; - di annullare la squalifica del campo per quattro gare; - di aumentare la sanzione dell’ammenda da Euro 150,00 a Euro 300.00; - di ridurre l’inibizione inflitta ai dirigenti Addis Tommaso e Pilosu Gianni al 30 novembre 2007. Dispone il non addebito della tassa.
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