COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del calciatore Deiana Mattia Antonio e Società Pol. Tadasuni.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del calciatore Deiana Mattia Antonio e Società Pol. Tadasuni. Il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Signor Deiana Mattia e la Società Pol. Tadasuni per rispondere: 1) il signor Deiana Mattia della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 4°, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per avere, nel corso della stagione sportiva 2007 / 2008, sottoscritto, in data 1° dicembre 2007, una richiesta di tesseramento in favore della Società Pol. Tadasuni n° 223928, mentre risultava contestualmente tesserato in favore della società Pol. Monterra Sport, in forza di tesseramento n° 223955 del 21 settembre 2007, ritualmente vidimato dal C.R. Sardegna, con attribuzione della matricola n° 3.403.891; 2) la Società Pol. Tadasuni per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti ascritti al proprio tesserato, in relazione alla violazione dell’art. 40, comma 4° delle N.O.I.F.. Il Rappresentante della Procura Federale del corso della seduta odierna, alla luce della documentazione in atti, comprovante la responsabilità dei deferiti ha domandato l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1) squalifica per due mesi a carico del calciatore Deiana Antonio Mattia; 2) ammenda di Euro 100,00 a carico della Società Pol. Tadasuni, per responsabilità oggettiva. Non sono pervenute deduzioni a difesa da parte dei deferiti. La Commissione, rilevato: 1) che dalla documentazione in atti, costituita dalle richieste di tesseramento, risulta accertata la responsabilità del giocatore Deiana Antonio Mattia e della Società Pol. Tadasuni per i fatti contestati; 2) che le suddette violazioni appaiono tuttavia di lieve entità, in considerazione del fatto che il giocatore si è limitato a fare richiesta di doppio tesseramento, per la Società Pol. Tadasuni, quando, già risultava tesserato per la Pol. Monterra, senza peraltro partecipare ad alcun incontro per nessuna delle due Società. DELIBERA di dichiarare i soggetti deferiti responsabili per i fatti ascritti e di infliggere al calciatore Deaina Antonio Mattia la sanzione della squalifica per la durata di un mese, ed a carico della Società Pol. Tadasuni la sanzione dell’ammenda in ragione di Euro 100,00.
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