COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. CALMEDIA BOSA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 30.10.2008. Gara Pozzomaggiore / Calmedia Bosa del 26.10.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. CALMEDIA BOSA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 30.10.2008. Gara Pozzomaggiore / Calmedia Bosa del 26.10.2008. La Pol. Calmedia Bosa ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3 a carico della società Calmedia Bosa; 2) squalifica per tre giornate ai giocatori Mura Luca e Boni Massimiliano; 3) squalifica per quattro gare ai giocatori Cesari Giulio e Spada Marco; 4) inibizione fino al 25.11.2008 ai dirigenti Ruggiu Giampietro, Ledda Sebastiano e Melas Giampietro. Detti provvedimenti traggono origine dagli episodi accaduti dal 27° del secondo tempo allorchè, a seguito della rete realizzata dal Pozzomaggiore, un giocatore non identificato del Calmedia Bosa si buttava a terra simulando di aver ricevuto un colpo al volto (pur trovandosi distante da altri giocatori). A seguito di tale episodio l’arbitro, che si era avvicinato al giocatore, veniva immediatamente accerchiato da numerosi calciatori del Calmedia, alcuni dei quali lo minacciavano di morte e lo costringevano ad arretrare di una decina di metri affrontandolo viso a viso. In tale frangente il direttore di gara, pur individuando tra i più facinorosi il n° 6 Mura Luca (resosi responsabile di gravi minacce ed ingiurie reiterate proferite nei confronti dell’arbitro), il n° 8 Cesari Giulio (Capitano del Calmedia che, nonostante l’arbitro gli avesse richiesto di intervenire per sedare gli animi, si rendeva responsabile di insulti e gravi minacce nei confronti dello stesso direttore di gara), il n° 7 Spada Marco (vice Capitano del Calmedia che, nonostante fosse stato anch’egli invitato ad intervenire, proferiva nei confronti dell’arbitro frasi gravemente minacciose ed ingiuriose) e il n° 17 Boni Massimiliano (resosi responsabile di gravi minacce nei confronti dell’arbitro), non riusciva ad estrarre il cartellino rosso ed a mostrarlo ai predetti giocatori in quanto gli stessi ed altri compagni di squadra continuavano ad accerchiarlo a strettissima distanza. A quel punto l’arbitro, trovandosi nell’impossibilità di proseguire la gara, la considerava sospesa. Successivamente, l’assistente di gara del Calmedia, Ledda Sebastiano, dopo aver attraversato orizzontalmente il terreno di gioco, si avvicinava con fare intimidatorio all’arbitro, proferendo nei suoi confronti ripetute minacce ed insulti, agitando nella sua direzione anche la bandierina che impugnava. Durante l’aggressione il dirigente del Calmedia Ruggiu Pietro si avvicinava all’arbitro proferendo anch’egli frasi minacciose ed irriguardose nei suoi confronti. Mentre l’arbitro si recava negli spogliatoi veniva raggiunto dal dirigente del Calmedia Melas Giovanni Pietro, che tentava di venire a contatto con direttore di gara e che urlava a voce alta nei suoi confronti frasi gravemente minacciose ed ingiuriose, provocando nell’arbitro un senso di momentaneo stordimento fino a che non veniva soccorso ed accompagnato nei suoi spogliatoi dal presidente della Società Pozzomaggiore. Il predetto dirigente Ruggiu, successivamente, si recava nello spogliatoio dell’arbitro tanto da essere allontanato dallo stesso direttore di gara. I provvedimenti sanzionatori sono stati adottati dal Giudice Sportivo essendosi accertato che i fatti così ricostruiti, addebitabili in via esclusiva alla Società Calmedia, impedirono il regolare svolgimento della gara, nonché di notificare i provedimenti disciplinari necessari nei confronti dei responsabili. La reclamante ha contestato i provvedimenti, assumendo che il direttore di gara dispose la sospensione della stessa, immotivatamente, essendo stato sempre nelle condizioni di convocare i capitani, in via preventiva, e di notificare, in ogni caso, i provvedimenti di espulsione. L’incapacità dell’arbitro di portare a termine l’incontro e l’”errore tecnico” costituito dalla mancata notifica dei provvedimenti assunti nei riguardi di numero quattro atleti della Società, dei quali essa ha potuto venire a conoscenza solo successivamente, dovrebbero a detta della stessa reclamante, determinare la ripetizione dell’incontro e la revoca, ovvero la riduzione, delle squalifiche ed inibizioni, così come formulato nelle conclusioni contenute nel ricorso. La Commissione ha convocato a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha confermato, in ogni suo punto, sia il referto, che il supplemento ad esso allegato. Egli ha in particolare precisato di aver dovuto interrompere la gara, a seguito degli incidenti provocati dai giocatori del Calmedia e di non avere potuto notificare le espulsioni, in quanto pressato dai diversi giocatori di quella squadra che gli impedirono di estrarre i cartellini. La Commissione, sulla scorta della ricostruzione fornita dal direttore di gara, sia nel referto che nel supplemento allegato, ritiene pienamente provati gli addebiti, sia nei riguardi della società, cui va ascritta la causa della sospensione dell’incontro, che nei confronti dei tesserati, tutti resisi responsabili dei comportamenti deplorevoli che hanno determinato le squalifiche, le quali devono essere totalmente confermate perché congrue rispetto ai fatti contestati. Quanto invece alle inibizioni nei confronti dei dirigenti Ruggiu, Ledda e Melas, il reclamo risulta sul punto inammisibile, trattandosi di sanzioni inferiori ad un mese. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto attiene l’inibizione nei confronti dei dirigenti, di respingerlo nel resto, perché infondato, e di confermare pertanto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa.
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