COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. 86 VILLAPUTZU ( Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 06.11.2008. Gara Ussana / 86 Villaputzu del 01.11.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. 86 VILLAPUTZU ( Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 06.11.2008. Gara Ussana / 86 Villaputzu del 01.11.2008. La società 86 Villaputzu, con messaggio trasmesso a mezzo fax del 07.11.2008 preannunciava reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n° 15 relativi ad episodi avvenuti durante la gara indicata in epigrafe. La suddetta Società non ha poi fatto pervenire il reclamo ed è ormai abbondantemente trascorso il termine previsto dall’art. 46, punto 4° del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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