COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. GUASILA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 18.12.2008. Gara Virtus Villamar / Guasila del 13.12.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 16/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
POL. GUASILA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 18.12.2008.
Gara Virtus Villamar / Guasila del 13.12.2008.
La Società Guasila Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro giornate effettive inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti di Porcedda Salvatore, Schirru Antonino e Serafini Fabrizio, i quali, dopo la notifica di espulsione nei confronti di un compagno di squadra, tentavano assieme ad altri giocatori del Guasila di aggredire l’arbitro e, nel contempo, insultavano lo stesso.
La ricorrente invece sostiene che il Porcedda ha protestato per una decisione tecnica arbitrale per la quale veniva ammonito e successivamente ha applaudito l’arbitro per la decisione presa ed ha subito la seconda ammonizione; alla notifica di espulsione, l’atleta si è recato tranquillamente negli spogliatoi senza ulteriori proteste.
Per quanto riguarda le squalifiche inflitte a Serafini e Schirru, la società Guasila precisa che l’arbitro non ha mai notificato ai giocatori l’espulsione dal terreno di gioco, ma gli stessi sono stati ammoniti con l’esibizione di un solo cartellino giallo.
Gli argomenti della reclamante non possono avere in questa sede alcuna valenza probatoria in considerazione del fatto che non sono stati indicati elementi che possono fare dubitare della ricostruzione dell’occorso così come esposti nel referto arbitrale.
Pertanto, la Commissione, esaminato il rapporto arbitrale, ritenute congrue le sanzioni applicate nei confronti dei giocatori, verificato altresì che detto referto è circostanziato e preciso in ordine alle condotte poste in essere dai tesserati, DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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