COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. TEULADA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Carbonia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 15.01.2009. Gara Teulada / Villaperuccio dell’11.01.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. TEULADA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Carbonia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 15.01.2009. Gara Teulada / Villaperuccio dell’11.01.2009. La società Teulada proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che sanzionava il giocatore Loi Francesco con la squalifica fino al 2 marzo 2009 per avere sputato l’avversario che lo aveva appena strattonato ed avere colpito, dopo essere stato espulso, con una mano, il direttore di gara facendogli cadere il taccuino per terra e gettando lo stesso oltre la rete di recinzione, dopo averlo raccolto. La reclamante assumeva che il proprio tesserato avrebbe attinto un avversario con uno sputo solo dopo essere stato colpito, a sua volta, con uno sputo da quest’ultimo e che pertanto la sua condotta sarebbe stata determinata da un atteggiamento provocatorio del giocatore della squadra ospite il quale, comunque, avrebbe strattonato il giocatore della società Teulada. La Commissione, esaminato il rapporto di gara, seppure dal contesto dello stesso non risulti che il giocatore della squadra ospite abbia attinto con uno sputo il giocatore della squadra reclamante, ritiene tuttavia la sussistenza di una condotta provocatoria nei confronti di quest’ultimo, il quale veniva ripetutamente strattonato dal giocatore avversario. Tale situazione che, comunque, pur non giustificando la condotta del Loi, in qualche misura viene ad attenuarla, determina, ad avviso della Commissione, una parziale riduzione della sanzione inflitta che, in relazione a fatti consimili, può essere limitata ad un periodo più breve e cioè sino al 15.02.2009. Per questi motivi, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Loi Francesco sino al 15.02.2009 e dispone il non addebito della tassa.
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