COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S. SILIQUA ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 09.01.2009. Gara Decimo 07 / Siliqua del 04.01.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S. SILIQUA ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 09.01.2009. Gara Decimo 07 / Siliqua del 04.01.2009. Il G.S. Siliqua ha tempestivamente presentato reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale l’allenatore Grassetti Maurizio è stato sanzionato fino al 03.01.2014, perché, sebbene squalificato fino al 7 gennaio 2009, al termine della gara si trovava in prossimità degli spogliatoi ed aggrediva l’arbitro, strattonandolo con forza e scagliandolo violentemente contro la porta dello spogliatoio. Tale comportamento violento procurava dolore al direttore di gara. Il G.S. Siliqua nel reclamo ha contestato l’entità della sanzione, ritenendola sproporzionata, domandando pertanto una congrua riduzione. La Commissione, al fine di valutare al meglio il fatto per cui è procedimento, ha convocato il direttore di gara, che, sentito nel corso nella riunione del 26.01.2009, pur confermando integralmente il suo referto ed il relativo allegato, ha fornito una versione parzialmente differente. In particolare l’arbitro ha spiegato che il signor Grassetti Maurizio, al termine della gara ed all’ingresso degli spogliatoi, gli afferrava il braccio destro, provocandogli dolore, senza però né strattonarlo con forza, né tantomeno scagliarlo con violenza verso la porta. Su precisa domanda, infatti, l’arbitro chiariva la circostanza che la spinta datagli era stata del tutto lieve, tanto che la stessa non gli aveva provocato alcun dolore. La Commissione, sulla scorta dell’audizione del direttore di gara, ritiene che, benchè l’episodio debba essere pur sempre qualificato alla stregua di atto violento, esso, siccome privo del carattere della forza e della reiterazione nella condotta, non possa essere ritenuto meritevole della sanzione stabilita e poi inflitta dal Giudice Sportivo. Da ciò ne consegue che essa debba essere notevolmente ridotta, e ciò anche alla luce del fatto che la lieve spinta sia stata determinata non tanto da un autonomo e volontario atto di violenza, bensì dalla repentina cessazione dell’atto di presa posto in essere dal Grassetti, nei confronti dell’arbitro. Mette pure conto evidenziare il fatto che il Grassetti nel porre in atto la sua azione, non proferiva all’indirizzo dell’arbitro alcuna minaccia, né insulto di alcun genere. Ciò nondimeno il gesto di afferrare il braccio è comunque di per se riprovevole e pertanto meritevole di adeguata e logica sanzione. Per tutti questi motivi, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre la squalifica comminata nei confronti del Grassetti fino al 30 maggio 2009. Dispone il non addebito della tassa.
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