COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. 2000 MONTEPONI ( Campionato Juniores – Delegazione provinciale di Carbonia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 dell’11.12.2008. Gara 2000 Monteponi / Atletico Narcao del 06.12.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. 2000 MONTEPONI ( Campionato Juniores – Delegazione provinciale di Carbonia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 dell’11.12.2008. Gara 2000 Monteponi / Atletico Narcao del 06.12.2008. La società 2000 Monteponi ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo di infliggere a carico della stessa la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3, con la motivazione che la sospensione della stessa al 16° minuto del secondo tempo per mancanza di luce artificiale comportava la responsabilità oggettiva della squadra ospitante. La reclamante sostiene nel ricorso che la mancanza della luce artificiale era dovuto ad un guasto alla centrale dell’Enel, comunicato all’arbitro prima dell’inizio della gara e pertanto ritiene di non avere alcuna responsabilità. La Commissione ha chiamato a chiarimenti l’arbitro. Nel corso dell’audizione questi ha confermato di essere stato avvisato da parte di un dirigente della società 2000 Monteponi in ordine ad un guasto alla centrale Enel. Accertata la situazione, l’arbitro ha correttamente dato inizio alla gara, anche nell’eventualità che il guasto fosse riparato in tempi brevi. La Commissione, accertato che la mancanza della luce artificiale non è da imputare a negligenza o comunque a responsabilità della società ospitante, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo. La causa che ha determinato la sospensione della gara, la mancanza di luce artificiale dovuta ad un guasto della centrale Enel, è senza alcun dubbio da qualificare come circostanza di carattere eccezionale, e pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 4, ultimo capoverso del C.G.S., esistono i presupposti per la ripetizione della gara. Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA la ripetizione della gara 2000 Monteponi / Atletico Narcao. Dispone il non addebito della tassa.
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