COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. PERDASDEFOGU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 23.01.2009. Gara Dolianova / Perdasdefogu del 18.01.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. PERDASDEFOGU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 23.01.2009. Gara Dolianova / Perdasdefogu del 18.01.2009. La S.S. Perdasdefogu ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica fino al 30.04.2009 inflitta al giocatore Pappalardo Alfredo perché, espulso per aver insultato l’arbitro, reiterava la condotta offensiva e tratteneva il direttore di gara per un braccio, cagionandogli un forte dolore; 2) squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Casella Roberto, perché, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, insultava l’arbitro e ritardava l’allontanamento dal terreno di gioco; 3) ammenda di Euro 150,00 alla Società Perdasdefogu per intemperanze dei sostenitori nei confronti del direttore di gara. La reclamante ha contestato l’entità delle squalifiche, ritenendole sproporzionate in relazione alla reale portata dei comportamenti posti in essere dai due giocatori, assumendo che i medesimi, pur resisi responsabili di espressioni ingiuriose, non posero in essere atti di violenza che potessero giustificare simili sanzioni. Quanto all’ammenda inflitta alla Società, la reclamante ha affermato che le intemperanze dei tifosi nei confronti del direttore di gara si limitarono ad “insulti”, senza che siano state poste in essere altre manifestazioni di violenza. Il rappresentante a ciò delegato della Società Perdasdefogu, comparso davanti a questa Commissione, ha confermato il reclamo ed ha insistito nelle richieste di riduzione delle sanzioni. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, rileva quanto segue: a) per quanto concerne l’ammenda inflitta alla Società, trovano piena conferma le intemperanze (riconosciute anche nel testo del reclamo) attribuite ai tifosi del Perdasdefogu e minuziosamente descritte dal direttore di gara, protrattesi per tutta la durata dell’incontro. La portata di tali intemperanze appare meritevole di adeguata sanzione, nella misura adottata dal Giudice Sportivo, che deve perciò essere confermata; b) per quanto concerne la squalfica inflitta al giocatore Casella Roberto, tenuto conto delle ingiurie proferite e del comportamento adottato dal medesimo dopo il provvedimento di espulsione, questa Commissione ritiene di dover accedere alla richiesta della reclamante e di dover adeguatamente ridurre la squalifica a tre giornate; c) per quanto concerne la squalifica inflitta al giocatore Pappalardo Alfredo, pur tenuto conto della disdicevole condotta adottata dopo il provvedimento di espulsione, consistita nelle ingiurie e nello strattonamento per un braccio che provocava forte dolore all’arbitro, deve anche in questo caso accedersi alla richiesta di riduzione. In effetti, pur dovendosi ritenere l’atto dello strattonamento come violento, (per le immediate conseguenze che esso determinò, secondo quanto riferito dall’arbitro), e pur risultando la condotta aggravata dalle espressioni ingiuriose, si ritiene, alla luce della disposizione di cui all’art. 19 n° 4 lett.d) del Codice di Giustizia Sportiva, di dover accedere alla richiesta di riduzione della squalifica stessa, in quanto eccessiva. Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) di ridurre la squalifica inflitta a Casella Roberto a tre giornate; 2) di ridurre la squalifica inflitta a Pappalardo Alfredo fino a tutto il 18 marzo 2009; 3) di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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