COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. SANTA GIUSTA ( Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Oristano ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 15.01.2009. Gara Arborea / Santa Giusta del 10.01.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. SANTA GIUSTA ( Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Oristano ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 15.01.2009. Gara Arborea / Santa Giusta del 10.01.2009. La U.S. Santa Giusta ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica del giocatore Cossu Mattia sino al 10.06.2010; 2) squalifica del giocatore Demontis Simone, in quanto capitano, per otto giornate; 3) squalifica dei giocatori Unida Marcello e Porru Nicola per sei giornate; 4) punizione sportiva della perdita della gara con il risultato acquisito sul campo di 4 a 1 a favore della società Arborea. I provvedimenti suindicati conseguono dai fatti qui riportati. Al 43° del secondo tempo, in seguito ad una espulsione, il direttore di gara sospendeva l’incontro dopo essere stato circondato da quattro giocatori della società Santa Giusta. I giocatori individuati, Unida Marcello, Cossu Mattia, Porru Nicola e Demontis Simone, capitano della stessa formazione, offendevano pesantemente il direttore di gara, lo spingevano violentemente sia frontalmente che di lato, “ provocandogli stordimento” tanto da indurlo a sospendere la gara. Al rientro negli spogliatoi, lo stesso calciatore Cossu Mattia colpiva con una violenta manata sulla nuca il direttore di gara, provocandogli ulteriore stordimento. Lo stesso direttore di gara subiva ulteriori pesanti offese anche da parte dei sostenitori della società Santa Giusta. La reclamante ha contestato l’entità delle sanzioni, e ne ha domandato adeguata riduzione, alla luce delle effettive intemperanze, che non ingenerarono a suo dire, particolari conseguenze, tanto da apparire, il provvedimento di sospensione della gara, del tutto ingiustificato. La reclamante ha domandato pertanto la ripetizione della gara. Avendo chiesto di essere sentito, il legale rappresentante della stessa ha confermato davanti a questa Commissione le proprie richieste, sottolineando che il direttore di gara, per errore, ebbe a confondere il giocatore n° 20 ( rispondente al nome di Demontis Simone), di fatto sanzionato, col n° 17 ( Atzori Marco), sfuggito alla sua attenzione. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha confermato integralmente il referto ed il supplemento ad esso allegato, ed ha negato lo scambio di persona fra i giocatori contraddistinti col n° 17 e col n° 20. In particolare, egli ha confermato le spinte e le offese attribuite ai giocatori, che lo indussero a sospendere la gara al 43° del secondo tempo, nonché la violenta manata alla nuca infertagli dal calciatore Cossu Mattia, che gli provocò notevole dolore e stordimento. La Commissione, sulla scorta degli atti ufficiali richiamati, e delle precisazioni fornite dal direttore di gara, ritiene pienamente provati gli addebiti, che, per la loro gravità, e per aver determinato la decisione di sospendere l’incontro, devono essere confermati. Tali considerazioni valgono anche in relazione alla violenta manata inferta dal giocatore Cossu Mattia, sulla nuca del direttore di gara, non giustificabile in alcun modo, stante la deliberata volontà di ledere, e pure tenuto conto delle conseguenze che ne derivarono ( dolore e stordimento). Del pari, risulta giustificata, in relazione agli episodi riferiti, la decisione di sospendere l’incontro assunta dal direttore di gara ( al 43° minuto del secondo tempo), così da doversi acquisire il punteggio che al momento era di 4 a 1 a favore della società Arborea. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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