COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale LIBERTAS PIETRAIA ( Campionato Giovanissimi Delegazione provinciale di Sassari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°23 del 28.01.2009. Gara PGS Olimpia / Libertas Pietraia del 25.01.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale LIBERTAS PIETRAIA ( Campionato Giovanissimi Delegazione provinciale di Sassari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°23 del 28.01.2009. Gara PGS Olimpia / Libertas Pietraia del 25.01.2009. La società Libertas Pietraia ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, relativa alla gara di cui in epigrafe, con la quale l’allenatore Serra Adriano è stato squalificato fino al 05.04.2009 perché “ entrava in campo per contestare una decisione tecnica rivolgendo all’arbitro pesanti insulti. Allontanato reiterava, per circa due minuti, le offese innervosendo ed istigando i propri calciatori contro lo stesso arbitro. Durante il secondo tempo il gioco veniva interrotto, per circa un minuto, in quanto il Serra si trovava ancora all’interno del campo; si allontanava definitivamente dopo l’intervento del suo capitano. A fine partita il Serra rientrava nel campo e, con fare provocatorio, avvicinava le mani al viso del direttore di gara rivolgendo allo stesso frasi scurrili ed offensive, coinvolgendo ripetutamente anche la Federazione”. La reclamante chiede una riduzione della squalifica, affermando che il fatto commesso dal Serra si sarebbe concretizzato in una semplice serie di frasi scurrili rivolte all’arbitro e che l’allenatore non avrebbe invece istigato alla violenza i calciatori della sua squadra, né avrebbe avvicinato le sue mani al volto dello stesso direttore di gara. La Commissione, sulla scorta di quanto rappresentato dall’arbitro nel suo referto, che secondo il Codice di Giustizia Sportiva è fonte di prova privilegiata, ritiene che i fatti attribuiti al Serra nel provvedimento del Giudice Sportivo siano pienamente provati. La Commissione ritiene altresì che la sanzione irrogata sia adeguata alla gravità del fatto, tenuto conto in particolare della circostanza che l’episodio è avvenuto nel corso di una gara del campionato “ Giovanissimi”, pertanto in un contesto ove è indispensabile che tutti i dirigenti e gli allenatori evitino comportamenti diseducativi nei confronti di calciatori ancora adolescenti . Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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