COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S. URAGANO PIRRI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 30.12.2008. Gara Uragano Pirri / Anspi Frassinetti del 21.12.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S. URAGANO PIRRI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 30.12.2008. Gara Uragano Pirri / Anspi Frassinetti del 21.12.2008. INTEGRAZIONE al provvedimento emesso e pubblicato sul C.U. n°31 del 12.02.2009 Con riferimento invece alla richiesta di ripetizione della gara, la Commissione precisa quanto segue: l’istanza non può che incorrere in un provvedimento di inammissibilità, e ciò perché la reclamante pur avendo nel corpo dell’atto argomentato in ordine alla richiesta “de qua”, allorchè formulava le conclusioni si limitava a richiedere soltanto la riduzione della squalifica del tesserato Maurizio Salis, dimenticandosi di concludere anche in relazione alla istanza di ripetizione della gara. In ogni caso per completezza quand’anche la reclamante avesse riportato nelle conclusioni anche la suddetta richiesta di ripetizione, questa non sarebbe stata comunque meritevole di accoglimento poiché l’atto di violenza posto in essere nei confronti dell’arbitro, benchè non possa essere connotato per le ragioni esposte nella decisione già pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 31 del 12.02.2009, dal carattere dell’eccessiva gravità, costituiva comunque una condotta tale da determinare per il direttore di gara l’impossibilità di proseguire la disputa della gara, essendo pure venuto a mancare il clima necessario per la continuazione della stessa. Per tutte queste ragioni la Commissione, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Maurizio Salis fino al 28.12.2012, e rigetta nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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