COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CUS CAGLIARI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 19.02.2009. Gara Cus Cagliari / Sestu del 15.02.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 26/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CUS CAGLIARI ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 19.02.2009.
Gara Cus Cagliari / Sestu del 15.02.2009.
La Società Cus Cagliari ha tempestivamente presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore Michele Filippi è stato squalificato per quattro gare per aver intenzionalmente colpito un avversario con un calcio che causava un grave infortunio al giocatore avversario. A causa del suddetto episodio la gara veniva sospesa per circa 20 minuti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118.
Il Cus Cagliari nella persona del suo presidente chiede, in via principale, la totale riforma del provvedimento impugnato, ed, in via subordinata, la riduzione del numero di giornate di squalifica inflitte al Filippi.
A sostegno delle sopra riportate richieste la reclamante afferma che il Filippi non avrebbe colpito l’avversario né intenzionalmente, né tantomeno volontariamente.
La Società Cus Cagliari, nel descrivere l’azione di gioco, precisa che il calciatore Filippi colpiva l’avversario duramente ma accidentalmente, e ciò allorchè il lesionato nel tentativo di impedire al Filippi di calciare in porta, frapponeva il suo piede fra il pallone e l’avversario proprio nel momento in cui quest’ultimo era ormai risoluto a colpire il pallone.
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il ricorso, ritiene lo stesso meritevole di accoglimento, seppure in misura parziale.
La dinamica del fatto, come rappresentata dalla reclamante, della quale non vi è alcun motivo di dubitare, evidenzia il fatto che lo scontro sia stato sostanzialmente fortuito.
Il Filippi, infatti, calciava violentemente, non certo per colpire l’avversario, bensì per calciare il pallone verso la porta, ed è proprio durante quest’azione di gioco che il calcio, intenzionalmente diretto alla palla, colpiva la gamba dell’avversario allorquando quest’ultimo, nel tentativo disperato di impedirgli di calciare in porta, frapponeva con coraggio il suo piede fra il soggetto ormai risoluto al tiro ed il pallone. Ciò nondimeno, appare in ogni caso congruo infliggere al Filippi almeno due giornate di squalifica e ciò perché, seppur non sembri aver colpito l’avversario intenzionalmente, avrebbe potuto almeno in parte ed all’ultimo istante adeguare e diminuire la forza del calcio, in virtù dell’azione di anticipo del danneggiato. Irrilevamente, ai fini di valutare la responsabilità del Filippi, è il fatto che la gara sia stata sospesa per 20 minuti nell’attesa dell’ambulanza del 118: non può essergli infatti mosso alcun rimprovero in ordine alla circostanza che i mezzi di soccorso non siano stati pronti ed immediati.
Da ultimo e solo per completezza la Commissione evidenzia pure la non utilizzabilità delle dichiarazioni allegate dalla reclamante nel ricorso, in virtù delle norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tutti questi motivi, la Commissione ritiene congruo ridurre la squalifica inflitta al calciatore Filippi da quattro a due giornate.
Dispone il non addebito della tassa.
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