COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S. VILLANOVATULO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 12.02.2009. Gara Villanovatulo / Quartu 2000 dell’8 febbraio 2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
G.S. VILLANOVATULO ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 12.02.2009.
Gara Villanovatulo / Quartu 2000 dell’8 febbraio 2009.
La Società Villanovatulo ha proposto tempestivamente reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del 12.02.2009 con il quale il calciatore Demuro Stefano è stato squalificato fino al 31 marzo 2010, perché avrebbe aggredito l’arbitro stringendogli il collo con una mano, causandogli intenso dolore e mancanza di respiro; trattenuto dai compagni, tentava ancora di aggredire l’arbitro con calci e pugni oltre a coprirlo di insulti.
La reclamante a sostegno del proprio provvedimento d’impugnazione, pur non negando l’azione posta in essere dal giocatore Demuro nei confronti del direttore di gara, chiede una riduzione della squalifica, assumendo che il proprio tesserato avrebbe, seppure in modo scoordinato ed irruento, soltanto appoggiato le mani sul collo dell’arbitro senza, però, provocargli dolore né disturbi respiratori.
Nel medesimo reclamo la società Villanovatulo chiede pure la riduzione dell’ammenda di Euro 250.00, comminata alla medesima Società, a causa di gravi e reiterate minacce ed ingiurie poste in essere da alcuni sostenitori nei confronti della terna arbitrale.
La Commissione,
- letti gli atti ed esaminato il ricorso, ha inteso, al fine di fare chiarezza sulla vicenda de qua, sentire il direttore di gara, nonché il presidente dell società Villanovatulo.
Il predetto arbitro, nel corso dell’audizione, ha confermato quanto già scritto nel referto, ribadendo la circostanza di essere stato afferrato per la gola dal Demuro Stefano e che l’azione, seppure per un breve arco temporale, gli aveva provocato un’intenso dolore.
Il direttore di gara, ha poi precisato di essere riuscito comunque a recuperare, nel giro di pochi minuti, la condizione necessaria per proseguire e poi portare a termine la gara.
La Commissione,
- ritiene la deposizione dell’arbitro pienamente attendibile e credibile: il racconto è infatti spontaneo, ricco di dettagli e di particolari tali che permettono di affermare con certezza la sua totale veridicità.
L’episodio non può che essere connotato e qualificato alla stregua di atto violento e, pertanto, la squalifica inflitta al Demuro è del tutto congrua e proporzionata ai fatti così come emersi nel corso della presente istruttoria.
Con riferimento, invece, all’ammenda comminata alla Società, la Commissione ritiene equo ridurre la stessa ad Euro 150,00, atteso in primo luogo il fatto che il comportamento del pubblico, pur riprovevole nei toni e nelle espressioni, non è sfociato in alcun episodio di violenza; in secondo luogo è pure giusto evidenziare e tenere nella più logica considerazione il comportamento dei giocatori del Villanovatulo che, nel corso della condotta violenta posta in essere dal Demuro contro il direttore di gara, intervenivano per bloccare il loro compagno per poi accompagnarlo fuori dal terreno di gioco.
Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre l’ammenda comminata alla società Villanovatulo nella misura di Euro 150,00 e rigetta nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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