COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. IRGOLESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 19.02.2009. Gara Irgolese / Triei del 15.02.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S. IRGOLESE ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 19.02.2009.
Gara Irgolese / Triei del 15.02.2009.
La Società Irgolese ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale sono state inflitte tre giornate di squalifica al calciatore Campus Mauro in quanto, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento insultava il direttore di gara.
La reclamante assume che il Campus non ha insultato l’arbitro ma bensì ha protestato, seppur in maniera vivace, ma senza utilizzare termini volgari e/o ingiuriosi.
La Commissione,
- letti gli atti ufficiali;
- rilevato che, contrariamente ai motivi di ricorso, la condotta del calciatore successiva alla notifica del provvedimento di espulsione risulta caratterizzata da un atteggiamento ingiurioso che, per effetto del quale, la sanzione irrogata debba ritenersi congrua.
Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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