COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO TISSI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 02.04.2009. Gara Ossese / Calcio Tissi del 30.03.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO TISSI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 02.04.2009. Gara Ossese / Calcio Tissi del 30.03.2009. La Società Calcio Tissi proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per quattro giornate di gara inflitta al proprio giocatore Marongiu Antonello, per avere insultato e tentato di colpire, secondo il provvedimento del Giudice Sportivo, il direttore di gara con un pugno senza riuscire nell’intento per il pronto intervento del capitano e compagno di squadra. La reclamante assumeva che il proprio tesserato, pur rivolgendosi all’arbitro in maniera concitata al fine di ottenere spiegazioni in merito allo svolgimento di un’azione di gioco, non avrebbe assolutamente tentato di colpire l’arbitro. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e constatato che dallo stesso appare evidente che il Marongiu avrebbe proferito delle frasi ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara, e, tra l’altro, le riporta in maniera dettagliata, ritiene, altresì, che non vi sia alcuna prova certa in merito al presunto tentativo del giocatore di colpire l’arbitro con un pugno in quanto, sempre da referto, non emerge in che cosa si sia concretizzato tale tentativo di aggressione ma vi è solo un generico riferimento alla condotta del tesserato, non sufficiente, appunto, per ritenere citato quanto asserito dal direttore di gara. Pertanto, sulla base delle sopra esposte considerazioni, ritiene di dover ridurre la squalifica e DELIBERA, in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la sanzione inflitta al giocatore Marongiu Antonello da quattro a tre giornate di gara disponendo il non addebito della tassa.
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