COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. MURAVERA ( Coppa Italia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 09.04.2009. Gara Muravera / Valledoria del 01.04.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. MURAVERA ( Coppa Italia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 09.04.2009. Gara Muravera / Valledoria del 01.04.2009. La Pol. Muravera ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per due gare inflitta alla stessa Società. Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato perché nel corso di tutta la gara i sostenitori della squadra locale tenevano condotta ingiuriosa e oltraggiosa nei confronti della terna arbitrale ed una bottiglia d’acqua veniva lanciata in campo sfiorando l’arbitro ed un assistente. Al termine della gara un dirigente non identificato rivolgeva ancora all’arbitro pesanti ingiurie e minacce finchè poteva essere allontanato dalla forza pubblica. Nel rientrare negli spogliatoi, l’arbitro ed assistente venivano ancora fatti oggetto di minacce, di ingiurie e del lancio di un’asta (che raggiungeva al capo un assistente) e di numerosi sputi (che attingevano l’arbitro e gli assistenti al corpo e al capo) ad opera dei sostenitori della squadra. La reclamante assume che la sanzione adottata risulta eccessiva in relazione al comportamento della tifoseria, resasi responsabile di qualche isolata intemperanza, non dissimile da quella posta in essere dai sostenitori di parte avversa, determinata, peraltro, dall’importanza della contesa, dato che si trattava di una finale. La reclamante ha pertanto domandato una riduzione della sanzione. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, particolarmente dettagliato nella descrizione degli episodi attribuiti alla tifoseria della società Muravera, ritiene provati i fatti ascritti. Nel detto documento risultano infatti riportate le intemperanze poste in essere, per tutta la gara, dai sostenitori della squadra Muravera, culminate al termine dell’incontro nelle minacce rivolte all’arbitro e all’assistente e nel lancio di un’asta di plastica in danno di quest’ultimo che gli procurava dolore ed un livido, cui si aggiunssero i numerosi sputi. L’entità di tali intemperanze, pur gravi, ma prive di particolari conseguenze per ciò che concerne il lancio di oggetti che accompagnò le ingiurie, le minacce e gli sputi ascritti alla tifoseria del Muravera, induce questa Commissione a ridurre la sanzione della squalifica del campo ad una giornata, ritenuta più adeguata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del campo della società Pol. Muravera ad una giornata di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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