COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 19/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara C.O.T. – FOLGORE del 15/ 9/2001
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 19/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara C.O.T. - FOLGORE del 15/ 9/2001
Si da' atto che la gara a margine non e' stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra Folgore per cui visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di £ 300.000. (1ma rinuncia) con obbligo di corrispondere l'indennizzo per mancato incasso nella misura di £ 400.000. alla Societa' C.O.T.
RECLAMI
Gara S.GIORGIO - REALMONTE CALCIO del 16/ 9/2001
1-2; Sospesa al 12' del 2° tempo.
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 12' del 2° tempo, a giuoco in svolgimento, il calciatore Budite Onofrio (S.Giorgio) si infortunava gravemente battendo la testa a seguito di uno scontro fortuito con un avversario; trasportato in
17.290
ospedale il Budite, all'atto di riprendere la gara, l'arbitro veniva informato dal dirigente accompagnatore della Societa' S.Giorgio che la stessa si sarebbe astenuta dal proseguirla;
Valutata l'eccezionalita' del caso e l'inequivocabile chiarezza del motivo che ha indotto la Societa' S.Giorgio a non proseguire nella disputa della gara, si ritiene di non applicare le sanzioni afflittive previste dall'art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F.
Per quanto sopra esposto;
Si delibera:
Di assegnare gara perduta per 0-2 alla Societa' S.Giorgio.