COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 19/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Campionato Regionale Juniores Gara RAFFADALI – LICATA del 15/ 9/2001 0-2; Sospesa al 25′ del 2° tempo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 19/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Campionato Regionale Juniores Gara RAFFADALI - LICATA del 15/ 9/2001 0-2; Sospesa al 25' del 2° tempo. Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che: Al 25' del s.t., un calciatore della squadra Raffadali reagiva ad un fallo subito da un avversario spintonando lo stesso; Mentre altri calciatori della squadra Licata tentavano di dividere i suddetti, quasi tutti i calciatori della Societa' Raffadali, tra cui l'arbitro riconosceva Mangione Carmelo, Catalano Stefano, Bonamico Davide e Burgio Osvaldo, si scagliavano contro gli avversari colpendoli con calci e pugni; Il direttore di gara, a tal punto, valutata la situazione determinatasi, decideva di sospendere definitivamente la stessa considerato altresi' che l'espulsione di tutti i tesserati della Societa' Raffadali colpevoli di quanto sopra riportato avrebbe comunque determinato per la medesima la presenza in campo di calciatori in numero inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della gara; Dopo la sospensione della gara, il giocatore Licata Tissi Giuseppe (Raffadali), precedentemente espulso, colpiva l'arbitro con diversi pugni al volto facendolo cadere a terra e, mentre questi si trovava ancora a terra, veniva nuovamente colpito prima dal calciatore Burgio Osvaldo (Raffadali) con un calcio alla schiena che provocava fortissimo dolore e, successivamente, da circa 5 persone, indebitamente introdottesi in campo dopo avere scavalcato la rete di recinzione, con calci alle gambe, ai glutei ed alla schiena che causavano forte dolore e numerose escoriazioni; a questo punto intervenivano i dirigenti di entrambe le Societa' che riuscivano ad allontanare gli aggressori e a portare il direttore di gara negli spogliatoi; Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara; Sancita la responsabilita' della Societa' Raffadali in ordine al comportamento dei propri tesserati e sostenitori; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; 17.295 Visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Societa' Raffadali la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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