COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Campionato di Seconda categoria Gara BARCELLONESE – FONDO GENOVESE del 29/ 9/2001 1-0; Sospesa al 12′ del 1° tempo;
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
Campionato di Seconda categoria
Gara BARCELLONESE - FONDO GENOVESE del 29/ 9/2001
1-0; Sospesa al 12' del 1° tempo;
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 12' del 1° tempo, il calciatore Calabrese Antonino (Barcellonese) colpiva con una violenta testata al volto il calciatore Stracuzzi Leo (Fondo Genovese) il quale reagiva con una gomitata al volto, procurandogli un taglio; a seguito di cio' scoppiava una rissa che coinvolgeva la totalità dei calciatori ed alcuni dirigenti di entrambe le Societa';
Tra i predetti l'arbitro riconosceva Barbera Marco, Mazzeo Alessandro, Leonardi Fiorenzo, Giordano Fabio, Guccione Roberto, Di Pietro Letterio, e Chillemi Salvatore, tutti tesserati per la Societa' Fondo Genovese, nonche Milone Salvatore, Calabrese Antonino, Di Natale Giuseppe, Chillemi Carmelo, Calabrese Stefano e Giambo' Antonio della Societa' Barcellonese, che si rendevano autori di gravi e ripetuti atti di violenza; gli altri tesserati partecipavano alla rissa dopo essersi tolte le maglie non permettendo cosi' al direttore di gara di identificarli;
L'arbitro, valutata la situazione determinatasi ed impossibilitato a sedare la rissa alla quale nel frattempo prendevano parte anche alcuni sostenitori indebitamente introdottisi in campo, decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara;
Sancita la responsabilità delle Societa' Barcellonese e Fondo Genovese in ordine a quanto loro ascrivibile;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 12, punti 1 e 2 del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere ad entrambe le Societa' Barcellonese e Fondo Genovese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.