COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Campionato di Seconda categoria Gara BARCELLONESE – FONDO GENOVESE del 29/ 9/2001 1-0; Sospesa al 12′ del 1° tempo;

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Campionato di Seconda categoria Gara BARCELLONESE - FONDO GENOVESE del 29/ 9/2001 1-0; Sospesa al 12' del 1° tempo; Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 12' del 1° tempo, il calciatore Calabrese Antonino (Barcellonese) colpiva con una violenta testata al volto il calciatore Stracuzzi Leo (Fondo Genovese) il quale reagiva con una gomitata al volto, procurandogli un taglio; a seguito di cio' scoppiava una rissa che coinvolgeva la totalità dei calciatori ed alcuni dirigenti di entrambe le Societa'; Tra i predetti l'arbitro riconosceva Barbera Marco, Mazzeo Alessandro, Leonardi Fiorenzo, Giordano Fabio, Guccione Roberto, Di Pietro Letterio, e Chillemi Salvatore, tutti tesserati per la Societa' Fondo Genovese, nonche Milone Salvatore, Calabrese Antonino, Di Natale Giuseppe, Chillemi Carmelo, Calabrese Stefano e Giambo' Antonio della Societa' Barcellonese, che si rendevano autori di gravi e ripetuti atti di violenza; gli altri tesserati partecipavano alla rissa dopo essersi tolte le maglie non permettendo cosi' al direttore di gara di identificarli; L'arbitro, valutata la situazione determinatasi ed impossibilitato a sedare la rissa alla quale nel frattempo prendevano parte anche alcuni sostenitori indebitamente introdottisi in campo, decideva di sospendere definitivamente la gara; Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara; Sancita la responsabilità delle Societa' Barcellonese e Fondo Genovese in ordine a quanto loro ascrivibile; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, punti 1 e 2 del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere ad entrambe le Societa' Barcellonese e Fondo Genovese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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