COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO POL. AUTO ADERNO’ di Adrano (CT) – (avverso squalifica calciatore Sangrigoli Alfio fino al 31.12.2001 – GARA BRONTE STUDIO CLUB – AUTO ADERNO’ dell’ 8.04.2001 – C.U. n. 47 dell’ 11.04.2001) – Proc. n. 6/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO POL. AUTO ADERNO’ di Adrano (CT) - (avverso squalifica calciatore Sangrigoli Alfio fino al 31.12.2001 - GARA BRONTE STUDIO CLUB - AUTO ADERNO’ dell’ 8.04.2001 - C.U. n. 47 dell’ 11.04.2001) - Proc. n. 6/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’appello è stato proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dal’art. 42 n. 5 del C.G.S.; Infatti la Società ricorrente ha prodotto l’appello solo il 15.09.2001; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del gravame a termini dell’art. 23 del C.G.S. e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto della Pol. A.B. Auto Adernò; di addebitare, per l’effetto, alla citata Società la tassa reclamo non versata di L 200.000.= (duecentomila)
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