COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO PERSONALE: BAGLIONE ANTONIO (POL. Mistretta) -(avverso squalifica per tre gare – GARA TAORMINA/MISTRETTA del 16.09.2001- Campionato di Promozione Girone B) – Proc. n. 7/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO PERSONALE: BAGLIONE ANTONIO (POL. Mistretta) -(avverso squalifica per tre gare - GARA TAORMINA/MISTRETTA del 16.09.2001- Campionato di Promozione Girone B) - Proc. n. 7/A Letto l’appello personale presentato dal calciatore Antonio Baglione (Pol.Mistretta) con il quale lo stesso chiede la riduzione della squalifica comminata per la gara indicata in epigrafe; Lo stesso nelle sue difese ha riconosciuto di essersi reso responsabile del comportamento addebitatogli facendo presente di essere un giovane calciatore e di aver preso alla Rappresentativa Juniores Regionale e chiedendo conseguentemente la riduzione; La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e ritenuto che dagi stessi si ricava quale comportamento è stato tenuto dal tesserato, che è senz’altro contrario alle norme vigenti, ma può essere determinata in una più equa; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Baglione Antonio (Pol. Mistretta) in due gare; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it