COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO A.S. CRUILLAS di Palermo – (avverso squalifica calciatore Pipitò Antonino per sei gare – GARA DERBY CLUB/CRUILLAS del 15.09.2001 – Campionato di Calcio a Cinque Serie C/2 – C.U. n 7 del 19.09.2001) – Proc. n.1/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 3/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO A.S. CRUILLAS di Palermo - (avverso squalifica calciatore Pipitò Antonino per sei gare - GARA DERBY CLUB/CRUILLAS del 15.09.2001 - Campionato di Calcio a Cinque Serie C/2 - C.U. n 7 del 19.09.2001) - Proc. n.1/B Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente che richiede la riduzione del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo atteso che lo stesso appare sproporzionato rispetto agli atteggiamenti di fatto assunti dal giocatore; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e ritenuto che il comportamento tenuto dal tesserato è senz’altro contrario alla norme dispositive e che tale atteggiamento può essere ricondotto solo a comportamento antiregolamentare, che non ha comportato conseguenze né all’arbitro, né all’assistente, a carico dei quali sono state rivolte espressioni offensive, ritiene, questa Decidente, di contenere la squalifica comminata e, pertanto, DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Pipitò Antonino (A.S. Cruillas) per quattro gare; senza addebito di tassa, non versata.
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