COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara GAGLIANO – BRONTE STUDIO CLUB del 23/ 9/2001 1-0; Reclamo Bronte.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara GAGLIANO - BRONTE STUDIO CLUB del 23/ 9/2001
1-0; Reclamo Bronte.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 18 del 26/09/2001;
Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto e' stato presentato in forma irrituale mancando della sottoscrizione e che tale circostanza fa perdere ogni efficacia alla sua proposizione con conseguente dichiarazione di inammissibilità;
Esaminati gli atti ufficiali, si rileva che la Societa' Gagliano non ha impiegato, per l'intera durata della gara, alcun calciatore nato dall'1/1/1983 contravvenendo all'attuale normativa relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'eta'" previsti per le gare del Campionato di Prima Categoria, pubblicata sul C.U. n°1 del 4/07/2001;
Per quanto esposto in narrativa;
Visto l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l'art. 12, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Societa' Bronte addebitando alla stessa la relativa tassa non versata;
Di infliggere alla Societa' Gagliano la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.