COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI BORGATESE S.ANTONINO di Barcellona P.G. – (avverso provvedimento perdita gara emesso dal Giudice Sportivo – C.U. n. 18 del C.R.S. – per violazione norme impiego “giovani” di cui al C.U. n. 1 del 4.07.2001 – GARA BORGATESE S.ANTONINO – FUTURA del 23.09.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 12/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI BORGATESE S.ANTONINO di Barcellona P.G. - (avverso provvedimento perdita gara emesso dal Giudice Sportivo - C.U. n. 18 del C.R.S. - per violazione norme impiego “giovani” di cui al C.U. n. 1 del 4.07.2001 - GARA BORGATESE S.ANTONINO - FUTURA del 23.09.2001 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) - Proc. n. 12/A La Società Borgatese S.Antonino ha ritualmente impugnato la decisione del Giudice Sportivo resa nota con C.U. n. 18 del 26.09.2001 con la quale veniva inflitta la punizione della perdita della gara a margine in quanto la Società Borgatese avrebbe violato le norme in vigore circa la utilizzazione dei calciatori giovani per tutta la durata della gara; La Società appellante sostiene, invece, che l’arbitro avrebbe “involontariamente” trascritto male i numeri dei calciatori interessati; Sostiene, altresì, di avere sottoscritto, senza controllare, lo statino della gara predisposto dall’arbitro; Questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali ritiene di non poter modificare la decisione del Giudice di prime cure in quanto in modo chiaro ed esplicito vengono indicati i nominativi dei calciatori sostituiti e per di più è stato accettato, con la dovuta sottoscrizione, lo statino della gara; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, confermando per l’effetto l’impugnata decisione; di incamerare la tassa reclamo (L.200.000.)= versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it