COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara SAN PAOLO – MODICA S.R.L. del 6/10/2001 2-1; Reclamo Modica.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara SAN PAOLO - MODICA S.R.L. del 6/10/2001 2-1; Reclamo Modica. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 20 del 10/10/2001; Con reclamo ritualmente proposto la Società Modica chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Società San Paolo in quanto responsabile del contegno intimidatorio, posto in atto da sostenitori della stessa, che ne avrebbero determinato il non regolare svolgimento; Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva come essa abbia avuto regolare svolgimento e conclusione; infatti, le censurabili manifestazioni di intemperanza cui hanno dato luogo i sostenitori della Società San Paolo non hanno portato ad alcun apprezzabile nocumento ai calciatori della reclamante, nè dal referto arbitrale si rileva il presunto clima intimidatorio cui la stessa fa riferimento; Pertanto, per quanto esposto in narrativa; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono stati già assunti e pubblicati sul C.U. n. 20 del 10/10/2001; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Modica, incamerando la relativa tassa già versata; Di dare atto del risultato conseguito in campo;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it