COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.C.R. BARCELLONESE (ME) – (avverso ammenda £. 500.000.= e squalifiche calciatori Di Natale Giuseppe e Chillemi Carmelo per 4 gare – GARA BARCELLONESE/FONDO GENOVESE DEL 29.9.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 19 del 3.10.2001) – Proc. N° 19/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.C.R. BARCELLONESE (ME) – (avverso ammenda £. 500.000.= e squalifiche calciatori Di Natale Giuseppe e Chillemi Carmelo per 4 gare – GARA BARCELLONESE/FONDO GENOVESE DEL 29.9.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 19 del 3.10.2001) – Proc. N° 19/A – L’appellante chiede riduzione dell’ammenda e delle squalifiche dei calciatori indicati in epigrafe, sia per il fattivo comportamento dei dirigenti e perche’ i due calciatori non partecipavano alla rissa; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Le considerazioni espresse dall’appellante non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, ne’ peraltro potrebbe considerarsi valida la giustificazione assunta, apparendo dovuto in casi simili che i dirigenti prestino opera collaborativa; 2) Non sorge dubbio circa l’identificazione dei calciatori Di Natale e Chillemi; P.Q.M. 21.505 DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa (£. 200.000.=), non versata.
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