COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.P. SANTA CROCE – (avverso squalifica 4 gare calciatore Gianni Angelo – GARA S.CROCE/ACICATENA del 30.9.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 19 del 3.10.2001) – Proc. n° 31/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.P. SANTA CROCE – (avverso squalifica 4 gare calciatore Gianni Angelo – GARA S.CROCE/ACICATENA del 30.9.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 19 del 3.10.2001) – Proc. n° 31/A – L’appellante chiede la riduzione della squalifica comminata al calciatore Gianni Angelo, evidenziando che lo stesso veniva ripetutamente provocato dall’avversario e che, seppur juniores, non era mai stato espulso; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) La gravità del fatto, così come descritto in atti, non consente una riduzione della sanzione nel senso invocato dall’appellante; 2) Non rilevano i precedenti del calciatore trattandosi di sanzione contenuta in limiti adeguati; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa non versata (£. 200.000.=)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it