COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società Eccellenza: A.C. Caltagirone, A.S. Elenka Tommaso Natale; A.S. Piana Brolo, Trapani calcio S.p.a – tutte per violazione art. 40 p. 3 Reg. L.N.D. – Proc. n° 3/A quater –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società Eccellenza: A.C. Caltagirone, A.S. Elenka Tommaso Natale; A.S. Piana Brolo, Trapani calcio S.p.a – tutte per violazione art. 40 p. 3 Reg. L.N.D. – Proc. n° 3/A quater - Con singole note del 17.9.2001 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per non avere “depositato l’accordo economico o dichiarazione liberatoria stipulato con il tecnico abilitato alla conduzione della propria squadra” integrando, tale inadempimento la violazione dell’art. 40, p.3 del Reg. L.N.D. La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che le Società oggi deferite sono state invitate a regolarizzare la propria posizione dapprima con C.U. n° 1 del 3.7.2001, nel quale si fissava il termine ultimo; Ciò premesso, contestato ritualmente l’addebito a mezzo pubblicazione sul C.U. n° 17/2001, nella contumacia della deferita, lette le note difensive inviata alla Società in argomento, nel merito, questa Commissione osserva quanto segue: a) Le Società Caltagirone, Elenka Tommaso Natale e Piana Brolo hanno regolarizzato in un tempo così ridotto rispetto alla scadenza del termine che questa Decidente non ritiene di dovere assumere sanzioni, ma di potere archiviare i relativi procedimenti. b) Non risulta, invece, allo stato degli atti, regolarizzata la posizione della Società Trapani Calcio oggi deferita, che dovrà rispondere in pieno della violazione ascritta; Per tali motivi, la Commissione Disciplinare: DELIBERA: di infliggere alla Società Trapani Calcio l’ammenda di £. 1.500.000.= con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine di gg. 15 dal presente provvedimento, a pena di ulteriori sanzioni. Dispone che copia del presente provvedimento si trasmetta al competente Settore Tecnico, il quale informerà questa Decidente, scaduto il termine concesso, dell’avvenuta regolarizzazione. Di non dovere procedere, per i motivi in premessa, a carico delle restanti Società.
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