COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. POZZALLO (RG) – (posizione irregolare calciatore – GARA POZZALLO/ROSOLINI del 7.10.10.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. N° 22/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. POZZALLO (RG) – (posizione irregolare calciatore – GARA POZZALLO/ROSOLINI del 7.10.10.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. N° 22/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Infanti Francesco, nato il 6.11.1966 schierato dalla Società Rosolini nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Infanti Francesco, nato il 6.11.1966, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n° 19 del 3.10.2001, pubblicato il 4.10.2001, era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica a tutto il 10.10.2001 (pag. 390) al tesserato sopra segnato; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Rosolini la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di £. 500.000.=; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Patanè Armando la sanzione dell’inibizione fino al 30.11.2001, ai sensi e agli effetti du cui all’art. 17 n° 8 C.G.S. senza addebito di tassa.
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