COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI COMITATO PRO CURCURACI DI MESSINA – (posizione irregolare calciatore Calabrese Stefano – GARA PRO CURCURACI/BARCELLONESE del 6.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. N° 29/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI COMITATO PRO CURCURACI DI MESSINA – (posizione irregolare calciatore Calabrese Stefano – GARA PRO CURCURACI/BARCELLONESE del 6.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. N° 29/A La reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Calabrese Stefano utilizzato sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Il calciatore che ha preso parte alla gara in oggetto e’ Calabrese Stefano nato il 1957, mentre il Calabrese Stefano squalificato e’ nato il 1971; 2) Così risulta dall’esame dei referti di gara in interesse e di quella precedente del 29.9.2001; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; di incamerare la tassa reclamo non versata (£. 200.000.=).
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