COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Campionato di Prima categoria Gara PIAZZA ARMERINA CALCIO – NUOVA AQUILA GRAMMICHELE del 14/10/2001 2-1; Reclamo Nuova Aquila Grammichele.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Campionato di Prima categoria Gara PIAZZA ARMERINA CALCIO - NUOVA AQUILA GRAMMICHELE del 14/10/2001 2-1; Reclamo Nuova Aquila Grammichele. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 21 del 10/10/2001; Con reclamo ritualmente proposto la Società Nuova Aquila Grammichele chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Società Piazza Armerina in quanto responsabile del contegno intimidatorio ed aggressivo, posto in atto da tesserati e sostenitori della stessa, che ne avrebbero determinato il non regolare svolgimento; Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva come essa abbia avuto regolare svolgimento e conclusione; infatti, le manifestazioni di intemperanza cui hanno dato luogo i sostenitori della Società Piazza Armerina, due dei quali si sono introdotti sul campo per destinazione, nonché l'assistente di parte ed il dirigente accompagnatore della stessa, non hanno portato ad alcun apprezzabile nocumento nè all arbitro nè ai calciatori della reclamante; del resto si rileva esplicitamente che, grazie all intervento fattivo del capitano e dell'allenatore della Società Piazza Armerina, la gara è proseguita regolarmente; Pertanto, per quanto esposto in narrativa e sancita la responsabilità della Societa' Piazza Armerina in ordine al comportamento dei propri sostenitori; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Nuova Aquila Grammichele, addebitando alla stessa la relativa tassa non versata; Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di infliggere alla Societa' Piazza Armerina l'ammenda di £. 500.000.
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