COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. PARADISO di Messina – (per posizione irregolare calciatore GARA SPORTINSIEME/PARADISO del 29.09.2001 – Campionato di Prima Categoria Gir. “C”) – Proc. n. 25/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
Decisioni della Commissione Disciplinare
RICORSI
A.S. PARADISO di Messina - (per posizione irregolare calciatore GARA SPORTINSIEME/PARADISO del 29.09.2001 - Campionato di Prima Categoria Gir. “C”) - Proc. n. 25/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Allegra Garufi Sergio nato il 30.05.1982 schierato dalla Società Sportinsieme nella gara prima indicata sebbene squalificato:
La Commissione Disciplinare:
visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Allegra Garufi Sergio nato il 30.05.1982 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi dovendo scontare la sanzione disciplinare della squalifica per una gara per “recidività in ammonizioni ”inflittagli in relazione all’ultima gara del campionato regionale Juniores” - gara disputata il 28.03.2001 - categoria di appartenenza, allora del predetto calciatore;
A norma delle vigenti disposizioni poiché il calciatore Allegra Garufi Sergio in relazione all’età, non fa più parte della categoria “Junores”, la sanzione inflittagli andava scontata nella prima squadra della Società di appartenenza (Art. 17 c. 6 C.G.S.) non avvenuta - per cui la sua partecipazione alla gara in esame è irregolare;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Sportinsieme la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di L 400.000.=;
di infiggere al calciatore Allegra Garufi Sergio nato il 30.05.1982 una ulteriore giornata di squalifica;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Saglimbene Domenico la sanzione dell’inibizione fino al 30.11.2001 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
di restituire alla Società Paradiso l’importo della tassa reclamo versata (L. 200.000.=).
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