COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. CASTELVETRANO SELINUNTE (TP) -(avverso squalifica calciatore Giustiniano Maurizio per quattro gare – GARA VITA – CASTELVETRANO SELINUNTE del 7.10.2001 – Campionato di Seconda Categoria Gir. I – C.U. n. 20 del 10.10.2001) – Proc. n. 36/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. CASTELVETRANO SELINUNTE (TP) -(avverso squalifica calciatore Giustiniano Maurizio per quattro gare - GARA VITA - CASTELVETRANO SELINUNTE del 7.10.2001 - Campionato di Seconda Categoria Gir. I - C.U. n. 20 del 10.10.2001) - Proc. n. 36/A Con appello ritualmente proposto, la Società in epigrafe ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, asserendo che lo stesso ebbe a protestare vivacemente una decisione arbitrale,senza però alcun cenno di aggressività. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara ritiene che la condotta descritta dall’Arbitro è di lieve entità, e come tale la relativa sanzione può essere contenuta in più ridotta misura; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Giustiniano Maurizio (Castelvetrano Selinunte) per tre gare; senza addebito di alcuna tassa.
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