COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. BALESTRATE (PA) – (avverso inibizione Sig. Vincenzo D’Aleo Presidente Balestrate e squalifiche calciatori Tarantino Salvatore fino al 7.10.2006, Failla Giovanni fino al 30.06.2003 e Castellano Filippo per otto gare – GARA BALESTRATE – CALATAFIMI D.B. del 7.10.2001 – Campionato di Prima Categoria Gir. H – C.U. n. 20 del 10.10.2001) – Proc. n. 44/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. BALESTRATE (PA) - (avverso inibizione Sig. Vincenzo D’Aleo Presidente Balestrate e squalifiche calciatori Tarantino Salvatore fino al 7.10.2006, Failla Giovanni fino al 30.06.2003 e Castellano Filippo per otto gare - GARA BALESTRATE - CALATAFIMI D.B. del 7.10.2001 - Campionato di Prima Categoria Gir. H - C.U. n. 20 del 10.10.2001) - Proc. n. 44/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni indicate in epigrafe preliminarmente la Commisisone Disciplinare rileva che l’appello proposto nei confronti dei calciatori squalificati è inammissibile in quanto sottoscritto da persona non abilitata perché inibita e pertanto non può essere preso in esame; Pertanto,va esaminata la posizione personale del Sig. Vincenzo D’Aleo, che all’udienza dibattimentale del 23.10.2001 presente in aula, ha ribadito quanto già rassegnato nelle difese in ordine alla propria posizione personale; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto di gara che è chiaro, inequivocabile e preciso nelle identificazioni e dei fatti accaduti anche e solamente per il Sig. Vincenzo D’Aleo ritiene che non è accoglibile alcuna richiesta formulata dalla Società ricorrente; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto in ordine alle squalifiche comminate in primo grado ai calciatori e di respingere l’appello in ordine alla parte relativa al Sig. Vincenzo D’Aleo (Balestrate); con addebito di tassa non versata di L. 200.000.=.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it